1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concorrono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del pesce mediterraneo può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.